venerdì 29 maggio 2015

Camera dei deputati: dodici criteri per la nuova Geotermia in Toscana

Gli ultimi mesi di mobilitazione soprattutto in toscana contro uno sfruttamento selvaggio della risorsa geotermica hanno portato qualche risultato. Uno di questi risultati è la seguente risoluzione che è il frutto del lavoro delle commissioni della camera dei deputati.
Si tratta di un punto di partenza su un percorso che sarà ancora lungo e pieno di pericoli.
Ma senza dubbio significa che l'attenzione della politica,  (almeno una parte di essa, quella che segue i percorsi istituzionali) si è spostata sulla questione geotermia, una questione che è rimasta per troppo tempo nell'ombra.
Camera deputati decide il futuro della geotermia

I 12 punti della risoluzione parlamentare sulla Geotermia 

Di seguito si riportano integralmente i dodici criteri che le Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera dei Deputati hanno indicato al Governo (1), impegnandolo nei prossimi sei mesi:

1.-ad avviare le procedure di zonazione del territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con le previsioni degli orientamenti europei relativamente all’utilizzo della risorsa geotermica, e in linea con la strategia energetica nazionale;

2.-ad emanare, entro sei mesi, « linee guida » a cura dei Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che individuino nell’ambito delle aree idonee di cui al punto precedente anche i criteri generali di valutazione, finalizzati allo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l’attività geotermica comporta relativamente al bilancio idrologico complessivo, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell’aria, all’induzione di micro sismicità;

3.-a rilasciare, a seguito dell’emanazione delle linee guida, tutte le autorizzazioni per i progetti di impianti geotermici, comprese quelle relative ai procedimenti in corso, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste;

4-a far sì che, nella valutazione di impatto ambientale (Via), si tenga conto in particolare delle implicazioni che l’attività geotermica comporta relativamente al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell’aria, all’induzione di micro sismicità;

5-ad assumere iniziative volte a ridurre i tempi procedimentali per le autorizzazioni, al fine di consentire lo sviluppo delle attività finalizzate all’utilizzo di nuove tecnologie per lo sfruttamento della risorsa geotermica, ad esclusivo onere finanziario dei privati, per poter riportare il settore a competere nel mondo come leader dell’energia rinnovabile;

6-a favorire lo sviluppo e la diffusione della geotermia a bassa entalpia, ossia ad impianti che sfruttano il calore a piccole profondità, per l’importante contributo che può dare alla riduzione del fabbisogno energetico del patrimonio edilizio italiano;

7-ad assumere iniziative per rivedere gli attuali meccanismi incentivanti garantiti al geotermico, in quanto fonte rinnovabile, al fine di sostenere maggiormente quelle a minore impatto ambientale;

8-ad assumere iniziative dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente vigenti per gli impianti geotermici pilota e quelli ad autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie;

9-ad assumere iniziative per inserire nella regolamentazione, con opportune penali, l’obbligo della sigillatura del pozzo atta ad evitare la possibilità di scambio di fluidi tra falde idriche diverse e l’obbligo di evitare il depauperamento della risorsa idrica di falda e di superficie sia in termini quantitativi che qualitativi;

10-ad assumere iniziative dirette a subordinare il rilascio delle autorizzazioni alla stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni all’ambiente, alla salute pubblica e alle attività produttive circostanti;

11-a prevedere nella fase prerealizzativa un pieno coinvolgimento delle amministrazioni e delle popolazioni locali nel processo decisionale favorendo l’eventuale applicazione del principio di precauzione;

12-ad assumere iniziative normative affinché per gli impianti già a regime e per quelli che eventualmente verranno realizzati sia previsto (pena la sospensione della concessione) un sistema di controlli ambientali effettuati dalla competente Agenzia Regionale per la protezione ambientale, a spese del concessionario, volti a verificare (pena la sospensione della concessione) che le attività geotermiche non incidano sul chimismo delle acque destinate al consumo umano rispettando i requisiti del decreto legislativo n. 31 del 2001, che le altre matrici ambientali non risultino contaminate e che la micro sismicità non aumenti significativamente, prevedendo anche che i risultati dei controlli e dei monitoraggi supplementari, da realizzare secondo le linee guida emanate dal Ministero dello sviluppo economico, siano divulgati al pubblico tempestivamente dall’acquisizione per il tramite dei siti Internet del gestore, dell’autorità d’ambito e dell’agenzia ambientale competente per quel territorio.



Resoconto parlamentare "Risoluzione su Geotermia – testo approvato dalle commissioni VIII e X Camera dei Deputati nella seduta del 15.04.2015" disponibile sul sito ufficiale della camera dei deputati: http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2015/04/15/leg.17.bol0425.data20150415.com0810.pdf

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